Statuto di polisportiva dilettantistica
Articolo 1 - Denominazione e sede E' costituita in Opera (MI), via Dante n 12, una polisportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti codice civile denominata
“CITTA’ DI OPERA Associazione Sportiva Dilettantistica”.
distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di
3. La polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche
specializzare le sue attività.
tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Società affiliate.
il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
sezioni e/o agiscono in nome e per conto di esse.
scudetto. Nella parte inferiore ci sarà il nome della società “CITTA DI OPERA A.S.D.” in scritta nera su sfondo giallo.
Articolo 3 - Durata
1. La durata della polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea
straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Possono essere associate alla polisportiva altre associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite e
riconosciute ai fini sportivi che pratichino attività sul territorio di Opera da almeno un anno dalla data di presentazione
della domanda. L’attività deve essere coerente con quelle della polisportiva. Le domande di ammissione vengono
esaminate dal Consiglio Direttivo, che in caso di esito negativo, ne indica le motivazioni. Nel caso di accettazione, il
richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, il Regolamento Interno, le
disposizioni del Consiglio Direttivo. Dette associazioni socie, fino a quando sussisterà tale vincolo, saranno autorizzate a
utilizzare il nome della polisportiva seguito dalla specificazione della disciplina sportiva praticata. Parteciperanno alle
assemblee della polisportiva tramite il loro legale rappresentante e avranno diritto di voto.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte della polisportiva, dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione
potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui
decisione è ammesso appello all’Assemblea generale. L’appellante non ha facoltà di convocare l’Assemblea generale e
dovrà pertanto attendere sino alla prima occasione utile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che
operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
4. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate
dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei
confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 – Categoria dei Soci
Le categorie dei soci sono le seguenti :
a) Soci fondatori : coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione ;
b) Soci ordinari : coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva.
Tutti i Soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita
dall’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto
associativo.
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
Articolo 6 – Diritti dei Soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali
nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima
Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno della polisportiva nel rispetto
tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le
modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo 7 - Decadenza dei Soci
1. I Soci cessano di appartenere alla polisportiva nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria.
b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il
Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della polisportiva, o che, con la sua condotta,
costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) Scioglimento della polisportiva ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere
ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si
procederà, in contraddittorio con l’interessato, a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane
sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
1. Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea generale dei Soci;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo.
Articolo 9 – Funzionamento dell’Assemblea
1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della polisportiva ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta, a mezzo di lettera semplice firmata, al
Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto
della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio
Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti
il Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire
la massima partecipazione degli associati.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento,
da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva, in
ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti, con funzioni di scrutatori, i
candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati,
dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie della polisportiva i soli Soci in regola con il
versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto
solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni Socio persona fisica può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Il rappresentante legale di altra Associazione socia potrà, invece, essere portatore fino a un massimo di 10 deleghe.
Articolo 11 – Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella
sede della polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o
telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco
delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta
all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame
del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della polisportiva nonché in merito
all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della polisportiva e su tutti gli argomenti
attinenti alla vita ed ai rapporti della polisportiva che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che
siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 12 - Validità Assembleare
1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni Socio ha diritto a un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli
associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno
validamente costituite, qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi
dell’articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre
il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 13 - Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza
mediante affissione d’avviso nella sede della polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta
ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e
l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti
e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di
questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della polisportiva, scioglimento della polisportiva e
modalità di liquidazione.
Articolo 14 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall’Assemblea di 7 membri eletti, compreso il presidente,
dall'Assemblea stessa. Il consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di
tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi
componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del
presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano
maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche, non
abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del
C.O.N.I. o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori a un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e
delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto
la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal Consiglio Direttivo e atte a garantirne la massima diffusione.
6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, in veste consultiva, i coordinatori delle sezioni autonome.
7. Per i primi quattro anni, parteciperanno di diritto al Consiglio Direttivo i soci fondatori, che nomineranno un
delegato ogni 100 soci/atleti per disciplina sportiva.
In particolare, il delegato è così individuato :
- per un numero di soci/atleti compreso tra 1 e 100 : socio fondatore
- per un numero di soci/atleti compreso tra 101 e 200 : soci/atleti : il socio fondatore più un delegato
- per un numero di soci/atleti compreso tra 201 e 300 : soci/atleti : il socio fondatore più due delegati
8. I soci fondatori, entrambi di diritto nel consiglio direttivo per i primi quattro anni, avranno un anno di tempo per
nominare un delegato ogni 100 soci/atleti per disciplina sportiva.
9. L’Amministrazione Comunale, in qualità di socio fondatore fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
10. A tutela del pubblico interesse, l’Amministrazione Comunale si riserva di esercitare il diritto di veto nei casi in cui
le decisioni assunte contrastino con il pubblico interesse o gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione Comunale.
A titolo puramente esemplificativo, il diritto di veto potrà essere esercitato nei seguenti casi :
- attività che contrastino con i principi di democraticità, trasparenza, massima partecipazione ;
-forme di pubblicità che costituiscano violazione di legge o che contrastino con la sensibilità comune ;
-qualunque atto assunto in contrasto con i principi ispiratori dell’Associazione ;
e comunque ogniqualvolta le decisioni dovessero contrastare con il pubblico interesse.
11. In qualità di socio fondatore e nel rispetto delle norme che regolano le specifiche materie, il Comune di Opera si
impegna a sostenere l’Associazione tramite la concessione di contributi e vantaggi economici di varia natura.
Articolo 15 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che
non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con il subentro del primo
candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà
delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà, carente dei suoi componenti,
fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino
alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative
funzioni saranno svolte dai vice-presidenti fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima
Assemblea utile successiva.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra
causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà
essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria della
polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 16 - Convocazione Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta
da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare
l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
d) Redigere gli eventuali regolamenti interni, relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea degli associati;
e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari; f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci.
Articolo 18 - Il presidente 1. Il presidente dirige la polisportiva e ne controlla il funzionamento, nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 19 - Il Vicepresidente 1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 20 - Il Segretario 1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della polisportiva e s’incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 21 - Il rendiconto 1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio della polisportiva da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della polisportiva.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della polisportiva, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
4. Il rendiconto delle sezioni autonome si consolida nel bilancio generale della polisportiva.
Articolo 22 - Anno sociale 1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno dell’anno successivo ( o diverso periodo liberamente scelto dall’associazione).
Articolo 23 - Patrimonio 1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla polisportiva.
Articolo 24 – Sezioni territoriali 1. L’Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Articolo 25 - Clausola Compromissoria Tutte le controversie insorgenti tra la polisportiva e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno quelle previste dalla Federazione sportiva di competenza nazionale ed internazionale.
Articolo 26 - Scioglimento 1. Lo scioglimento della polisportiva è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento della polisportiva deve essere presentata da almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento della polisportiva, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della polisportiva.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27 - Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva o della federazione a cui la polisportiva è affiliata e in subordine le norme del codice civile.
Nuovo Statuto Sociale revisionato in seduta straordinaria dall’Assemblea dei Soci di Città di Opera A.S.D.
Opera 22 gennaio 2014
Rev. (n. 1) del 22-Gennaio-2014