MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA CITTA’ DI OPERA SSD A R.L.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto da “Città di Opera S.S.D. A R.L.”, come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla FIPAV ed in conformità con i principi fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emanati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding del 25 luglio 2023.

Nella redazione del presente Modello, data la natura polisportiva di “Città di Opera S.S.D. A R.L.”. si è tenuto conto anche delle disposizioni e richiami contenuti nelle Linee Guida di tutti gli organismi a cui il sodalizio è affiliato.
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività di “Città di Opera S.S.D. A.R.L.” indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding nonché degli organismi affilianti della Società Sportiva.
L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità,tutelando al contempo l’integrità fisica, psicologica e morale di tutti i tesserati.
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva (MOG) deve essere pubblicato sulla homepage del sito dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie di tutte le Federazioni Sportive, Enti di Promozione o Discipline Sportive Associate a cui la Società Sportiva è affiliata.

1) Diritti e doveri
A tutti i tesserati e le tesserate di “Città di Opera S.S.D. A R.L.” sono riconosciuti i diritti fondamentali richiamati dall’art. 2 dei Principi Fondamentali CONI, ovvero:
• a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito dell’attività svolta all’interno del sodalizio;
• alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
• a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente Modello (MOG), il Codice di Condotta per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ed il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie di tutti gli organismi a cui la società sportiva risulta affiliata.

Tutti gli aderenti a qualsiasi titolo alle attività di “Città di Opera S.S.D. A R.L.” sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell’ambito di competizioni (anche amichevoli), allenamenti, trasferte, centri estivi, eventi conviviali, condivisione di spazi comuni come gli
spogliatoi e, in generale, nei rapporti con gli atleti, i tesserati, i dirigenti, gli allenatori e staff tecnico della propria e degli altri sodalizi sportivi con cui possano entrare in contatto.

Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIPAV (ed a quelle degli altri organismi a cui la Società è affiliata) attualmente in vigore e costituiscono l’insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
c. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIPAV e dagli altri organismi affilianti volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
f. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
g. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIPAV e degli altri organismi affilianti nell’ambito delle politiche di safeguarding;
h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.

2) Prevenzione e gestione dei rischi
Comportamenti rilevanti
Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
• l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, l’aggressione verbale, la minaccia, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, compresi social network, chat, ecc.;
• l’abuso fisico: qualunque condotta consumata, tentata o minacciata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi
l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (anche al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti ivi comprese quelle anti doping;
• la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo.
Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto
intimidatorio, degradante o umiliante;
• l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate
o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
• la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
• l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
• l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all’ordine pubblico. In ogni caso ogni forma di imprecazione, bestemmia o blasfemia contro qualsiasi religione;
• il bullismo, il cyber bullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione (anche attraverso chat di gruppo o di squadra), sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla
performance sportiva, diffusione di notizie infondate o comunque riguardanti la sfera personale del tesserato, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
• i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale o politico.
I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

3) Norme di condotta generali.
È onere di “Città di Opera S.S.D. A R.L.” strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate al punto 1), uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta che verranno di seguito specificate al fine di assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona.

4) Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
“Città di Opera S.S.D. A R.L.” nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, avente anche funzioni di Responsabile protezione minori ai sensi del comma 6 dell’art. 33 d.lgs. 36/2021 e del relativo decreto attuativo (di seguito anche “Responsabile”).
Il Responsabile di cui sopra, dovrà essere soggetto tesserato (se previsto dalle Linee Guida) e possibilmente autonomo e indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di
gestione delle situazioni delicate. In ogni caso, nello svolgimento delle sue funzioni dovrà evitare conflitti di interesse, condizionamenti o implicazioni tale da rispettare appieno i principi di indipendenza, autonomia e competenza.
A tal fine, dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati da tutti gli organismi a cui la Società Sportiva è affiliata.
Qualora il Responsabile non possa essere individuato in soggetti esterni alla struttura di “Città di Opera S.S.D. A R.L.” l’incarico dovrà essere affidato a figura apicale dell’organigramma societario/associativo. In caso di revoca o dimissioni dall’incarico lo stesso dovrà essere prontamente sostituito.
Prima della nomina del Responsabile andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Nelle more, potrà anche essere preventivamente rilasciata una auto dichiarazione. Non può essere, infatti, designato come Responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.
Il Responsabile di cui sopra non deve aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609 ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
Al contempo, lo stesso non deve aver nemmeno riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

La nomina del Responsabile dovrà essere resa immediatamente pubblica tramite affissione di specifico avviso presso la sede sociale in luogo ben visibile a tutti i tesserati e fruitori nonché pubblicata sulla homepage di “Città di Opera S.S.D. A R.L.” nonché sugli altri canali di comunicazioni ufficiali del sodalizio e tempestivamente comunicata al “Safeguarding Officer” di tutti gli organismi a cui la società sportiva risulta affiliata.
In ogni caso, il Responsabile nominato svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli (MOG) e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive anche in concerto con il Safeguarding Officer dell’ente di affiliazione.
Il Responsabile è tenuto a sensibilizzazione i membri di “Città di Opera S.S.D. A R.L.” sulle questioni di “safeguarding policy” (tutela e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione) ed è tenuto a collaborare con le autorità competenti sia statali che sportive.

Il Responsabile ha l’obbligo di definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell’associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
Il Responsabile garantisce la confidenzialità, la discrezione e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso, violenza o discriminazione essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili (dati c.d. “particolari”) in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte ed in conformità con le disposizioni del GDPR di cui all’Informativa adottata da Città di Opera S.S.D. A R.L.

Nello specifico, il Responsabile è tenuto a:
a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIPAV nell’ambito della società, nonché l’osservanza e l’aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
c) segnalare al Safeguarding Office della FIPAV eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIPAV;
e) formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
f) valutare annualmente l’adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
g) partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIPAV.
Data la natura polisportiva di Città di Opera S.S.D. A R.L., ogni segnalazione dovrà essere eseguita anche al “Safeguarding Officer” dell’organismo affiliante della disciplina oggetto dell’evento.
Il Consiglio di Amministrazione della Società deve sospendere o rimuovere il Responsabile in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche della Società relative alla protezione dei minori o in caso di reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all’incarico ricevuto. Nel caso in cui Responsabile svolga anche il ruolo di membro del CdA, lo stesso dovrà astenersi dalla votazione.

5) Le politiche di prevenzione
Per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione nell’attività sportiva vengono adottate le seguenti policy:
a) Verifica casellario giudiziario e carichi pendenti Allenatori, tecnici, dipendenti, collaboratori, lavoratori sportivi o co.co.co amministrativi gestionali, medici, massaggiatori, ecc. e tutti coloro i quali entrano a contatto con atleti e tesserati, soprattutto se minori, devono presentare al Responsabile di cui al punto precedente il proprio casellario giudiziario ed il
certificato dei carichi pendenti entro 30 gg. dall’adozione del presente MOG; qualora la documentazione non dovesse essere tempestivamente prodotta, il rapporto verrà interrotto, previa diffida ad adempire alla consegna. Successivamente alla adozione del presente modello, per i nuovi rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo prestata, allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti coloro i quali entrano a contatto con atleti e tesserati, soprattutto se minori dovranno presentare le suddette certificazioni al Responsabile. La mancata presentazione delle certificazioni o la presentazione di certificazioni non idonee impedirà l’avvio di qualsivoglia rapporto collaborativo.
Quanto sopra si applica anche ai soggetti ai quali dovessero essere ceduti a qualsiasi titolo spazi all’interno della struttura sportiva della Società Sportiva per periodi superiori a 30 giorni.

In ogni caso, la selezione del personale interno di Città di Opera S.S.D. A R.L. avverrà con criteri selettivi sia di natura tecnica (possesso di titoli abilitativi) che etico-morale nonché attraverso appositi colloqui volti ad individuare tutte le capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati. Sarà possibile avvalersi anche di questionari o test di valutazione.
Uso degli spazi di Città di Opera S.S.D. A R.L.
Presso le strutture in gestione o in uso Città di Opera S.S.D. A R.L. a qualsiasi titolo (anche in caso di attività esterne) devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio; in particolare devono essere predisposti spogliatoi e servizi igienici divisi tra personale tecnico e atleti e, per questi ultimi, devo essere previsti spazi separati a seconda del genere, specie se minori.
Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla società durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento delle attività, salvo che situazioni logistiche o di conformità della struttura ne impediscano l’accesso che dovrà comunque essere preventivamente comunicata dal sodalizio.
Durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è fatto divieto agli allenatori, ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze sanitarie), ed in generale a tutti i soggetti diversi dagli atleti di accedere agli spogliatoi ed ai bagni a questi ultimi riservati, ad eccezione della deroga di cui al capoverso successivo.
Durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale temporanea assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere aperta e dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera); in caso di atleti minorenni sarà necessaria sempre anche la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o suo incaricato se presente nella struttura. Parimenti, anche le visite mediche o fisioterapiche nonché le eventuali sessioni di massaggi o attività riabilitative dovranno essere svolte con le medesime modalità.

Allenamenti
È fatto divieto ad allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per gli allenamenti collettivi. Laddove l’allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell’atleta, si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi. La violazione di tale disposizione comporterà la possibilità da parte della Società di recedere per giusta causa dal rapporto lavorativo/collaborazione con il tecnico.

In ogni caso, occorre riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale e disabilità. Città di Opera S.S.D. A R.L. impone regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell’attività sportiva e prevede la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti; impone a tecnici, atleti
e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio.
Città di Opera S.S.D. A R.L. farà svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso. Tramite i propri tecnici e dirigenti, la Società ascolta i minori al fine di comprendere quali sono le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo. Il sodalizio programma altresì per ciascun atleta l’attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno oltre a
prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell’alimentazione, percepiti o conosciuti anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori.
Città di Opera S.S.D. A R.L. si impegna a prevedere percorsi, sul modello di serate a tema, volti a favorire l’educazione alimentare o sensibilizzare su altri temi. La Società attua idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
• evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
• sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all’uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l’uso di espressioni discriminatorie, sessiste o di matrice razzista;
• evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all’allenatore, di un dirigente;
• prevedere, in caso di sottoposizione dell’atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell’atleta, ovvero di un genitore;
• richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
• prevedere che i tecnici non possano entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti se non per comunicazioni di natura sportiva e in ogni caso con la contemporanea presenza di uno o più dirigenti e/o tecnici;
• gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti;
• stabilire regole nell’accompagnare o prelevare gli atleti dalla loro residenza facendo in modo che vi sia sempre l’obbligo di autorizzazione dei genitori in caso di atleti minorenni;
• imporre agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyber bullismo.
Città di Opera S.S.D. A R.L. si adopererà, per prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo. La Società prevede l’organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti nel cui ambito vengano illustrate le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva.

Trasferte
In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti (specie se minorenni) dovranno essere riservate camere, bagni e spogliatoi, suddivisi per genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore.
Qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed atlete minorenni, entrambi i genitori o chi ne fa le veci dovranno rilasciare espressa autorizzazione scritta in tal senso.
Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
Per l’adesione alle trasferte di atleti minorenni sarà sempre necessaria la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o, in alternativa, espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.
È obbligatorio l’affiancamento all’allenatore/tecnico di almeno un altro membro dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti compresi quelli per raggiungere gli hotel o le altre strutture recettizie e il campo da gioco. Se trattasi di atleti minorenni sussiste, altresì, l’obbligo di espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

6) Tutela della privacy
A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) la cui Informativa è sempre reperibile sulla homepage di Città di Opera S.S.D. A R.L.
I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito.
In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti. Città di Opera S.S.D. A R.L., previo specifico consenso scritto raccolto all’atto dell’iscrizione o tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione ufficiali fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati o di ogni altro oggetto operante all’interno del sodalizio.
La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta da Città di Opera SSD contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, databreach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

7) Inclusività
Città di Opera S.S.D. A R.L. garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
La Società sportiva si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati loro coetanei. Città di Opera S.S.D. A R.L. si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività sociale anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

8) Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
Segnalazione dei comportamenti lesivi In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato tramite comunicazione scritta da inviarsi esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo e-mail del Responsabile: safeguarding@cittadiopera.it Le chiavi di accesso a tale indirizzo e-mail saranno in possesso esclusivamente del Responsabile medesimo. In alternativa, potrà essere consegnata anche a mani del Responsabile oppure comunicata a voce.
Per tutte le segnalazioni verrà fornito e messo a disposizione un apposito modulo.
Il suindicato indirizzo e-mail deve essere portato a conoscenza di tutti i tesserati e quindi pubblicato sul sito istituzionale di Città di Opera S.S.D. A R.L., sui canali social, affisso con specifico avviso in luogo ben visibile presso la segreteria della società, indicato nel modulo di iscrizione alle attività e/o corsi e una cui copia viene rilasciata al tesserato/partecipante aderente.
Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

Città di Opera S.S.D. A R.L.tramite il proprio Responsabile attiverà – se ritenuto necessario – anche un supporto di assistenza psicologica per coloro i quali hanno reso la segnalazione attraverso un professionista incaricato ed il cui nominativo verrà messo a disposizione di tutti i tesserati e dei propri esercenti la responsabilità genitoriale.
In caso dei suddetti comportamenti lesivi deve essere inviata segnalazione al Safeguarding Officer dell’organismo di affiliazione all’indirizzo e-mail dedicato.
In caso di gravi comportamenti lesivi Città di Opera S.S.D. A R.L. deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.
La Società deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati o di chi ha reso la segnalazione che abbiano in buona fede:
• presentato una denuncia o una segnalazione;
• manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
• assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
• reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
• intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.

9) Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
• mancata attuazione colposa delle misure indicate nel MOG e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
• violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
• violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
• effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
• violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;
• violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
• atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
• mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei da Città di Opera S.S.D. A R.L..

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
I comportamenti tenuti dai collaboratori/lavoratori sportivi retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società sportiva, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) possono rappresentare giusta causa di recesso dal rapporto di collaborazione da parte della Società. Tale previsione dovrà essere inserita come specifica clausola all’interno dei contratti di lavoro sportivo che Città di Opera S.S.D. A R.L. andrà a stipulare.
In casi di lavoratori subordinati varranno le sanzioni disciplinari previste dal relativo CCNL applicato.

Sanzioni nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari della società sportiva, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
• richiamo verbale per mancanze lievi;
• ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui sopra
• allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
• allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
• recesso del rapporto di volontariato;
Ai fini del precedente punto si rimanda alla sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.

Sanzioni nei confronti dei tesserati e/o frequentatori a qualsiasi titolo
Quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile, laddove concretamente applicabile, a tutti i tesserati e/o frequentatori della struttura sportiva e/o alle attività organizzate da Città di Opera S.S.D.A R.L.

Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea o dell’allontanamento definitivo a seconda della gravità delle infrazioni commesso, senza possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo. Tale disposizione verrà espressamente comunicata ed indicata nei moduli di iscrizione e nelle condizioni generali di contratto.

10) Obblighi formativi, informativi e altre misure
Città di Opera S.S.D. A R.L. è tenuta a pubblicare il presente modello (MOG) ed il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche con funzione di protezione e tutela minori ex art.33 comma VI del d.lgs. 36/2021 presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla home page del sito istituzionale e su ogni canale di comunicazione.
Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, la Società deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, collaboratori e volontari. La Società sportiva deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con funzione di protezione minori di cui sopra e fornire ogni documento di supporto tra cui il modulo per le segnalazioni.

Città di Opera S.S.D. A R.L. deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con funzioni di tutela minori ed al Safeguarding Office dell’organismo affiliante di competenza, nonché all’Ufficio della Procura Federale ove competente. La Società deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, anche attraverso campagne di sensibilizzazione.
La Società deve prevedere adeguate misure per la diffusione di, o l’accesso a, materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
Il medesimo sodalizio deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di attività sportive.
La Società deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di Safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.
Con cadenza semestrale la Società Sportiva predispone, anche a mezzo di convenzioni e accordi con EPS o Federazione cui è affiliata, specifici programmi di formazione volti a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate; la partecipazione ai programmi di formazione da parte di tesserati o dei soggetti che entrano in contatto con la vita associativa è obbligatoria e deve essere provata tramite specifici attestati.

11) Norme finali
Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIPAV o degli altri enti a cui Città di Opera S.S.D. A R.L. risulta affiliata.
Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo preposto della Società.
Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIPAV, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.

Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo di Città di Opera S.S.D. A R.L., entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Città di Opera S.S.D. A R.L.